Termini e condizioni generali di acquisto di WAGO Kontakttechnik GmbH (ai sensi del diritto svizzero) & Co. KG
Valido dal: 01/06/2017
Informazioni
15 luglio 2020Valido dal: 01/06/2017
Prima parte: Termini e condizioni generali di contratto
A. Generale
1. Questi Termini e condizioni generali di acquisto in generale si applicano a tutte le relazioni contrattuali tra il fornitore commerciale e WAGO Kontakttechnik GmbH (ai sensi del diritto svizzero) & Co. KG (di seguito "WAGO") che hanno come oggetto la consegna di prodotti e/o l'esecuzione di servizi (di seguito chiamati "Prestazioni contrattuali").
A queste relazioni contrattuali e all'esecuzione delle prestazioni contrattuali si applica la legge tedesca, ad eccezione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti per la vendita internazionale di merci. Se viene dichiarato applicabile un diritto diverso dall'ordinamento giuridico tedesco, questi termini e condizioni si applicano comunque nella misura consentita dalla legge scelta. I nostri termini e condizioni di acquisto si applicano in modo esclusivo. Non riconosciamo i termini e le condizioni del fornitore che sono contrari o che si discostano dai nostri termini e condizioni di acquisto a meno che non acconsentiamo espressamente per iscritto o in forma testuale alla loro applicabilità. I nostri termini e condizioni di acquisto si applicano anche quando siamo a conoscenza di termini e condizioni del fornitore che sono contrari o che si discostano dai nostri termini e condizioni di acquisto e accettiamo la consegna del fornitore senza riserve.
2. I contratti individuali hanno la priorità in particolare se sono documentati per iscritto. In caso contrario questi Termini e condizioni generali di vendita si applicano a tutte le future transazioni con il fornitore anche quando non ci si riferisce espressamente a queste nuovamente in una data situazione.
B. Ordine e riservatezza
1. WAGO conserva, senza limitazioni, tutti i diritti di proprietà e tutti i diritti d'autore relativi a immagini, disegni, calcoli e altri documenti (i "Documenti d'ordine"). Il fornitore è obbligato a utilizzare i documenti dell'ordine solo per la revisione e per l'elaborazione dell'ordine come contrattato.
2. In questo contesto, il fornitore è inoltre obbligato a mantenere la più stretta riservatezza su tutte le informazioni riservate ricevute da WAGO; deve obbligare i suoi rappresentanti e assistenti di conseguenza. Per "informazioni riservate" si intendono tutte le informazioni, i fatti, le registrazioni, i dati e/o le conoscenze - in particolare informazioni tecniche e/o economiche, i documenti di progettazione, le specifiche, i disegni, i modelli, i prototipi, i risultati di test e/o il know-how generalmente non accessibile al momento in cui viene trasmesso. Le informazioni riservate includono espressamente anche i documenti e i prezzi d'ordine e le condizioni varie concordate tra le parti. Le informazioni riservate possono essere divulgate a terzi solo con il consenso esplicito di WAGO (in forma scritta o testuale). Il dovere di riservatezza termina solo se e quando il know-how contenuto nelle informazioni riservate è diventato noto a livello generale.
3. I documenti d'ordine devono essere restituiti a WAGO senza richiesta dopo che l'ordine è stato elaborato, a meno che il loro reso non sia stato cancellato per iscritto o in forma di testo; lo stesso vale quando un ordine non è accettato dal fornitore o è annullato da WAGO.
C. Formazione del contratto
1. Fatta salva l'ultima frase del presente articolo 1, l'ordine di WAGO è l'offerta, in senso giuridico, che richiede la conferma dell'ordine da parte del fornitore per la stipulazione di un contratto. Gli ordini devono essere accettati entro cinque giorni tramite conferma d'ordine in forma scritta o di testo. Nel caso di conferme d'ordine ricevute successivamente, il contratto viene stipulato se WAGO non si oppone entro un termine di dieci giorni lavorativi. Nonostante ciò, l'ordine è l'accettazione in senso giuridico se un'offerta vincolante del fornitore precede l'ordine; in tali casi, non è richiesta una conferma dell'ordine da parte del fornitore.
2. WAGO si riserva il diritto di apportare modifiche, anche dopo la stipula del contratto, che modificano solo in modo immateriale le consegne e i servizi ordinati o contrattualmente stipulati, a meno che ciò non sia irragionevole per il fornitore. Ciò vale anche per modifiche ragionevoli rispetto alla progettazione e all'esecuzione dei prodotti; in tal caso, le conseguenze, in particolare per quanto riguarda il superamento dei costi e la riduzione dei costi, nonché le date di consegna, devono essere adeguatamente regolate di comune accordo.
D. Prezzi, spedizione, imballaggio
1. I prezzi netti indicati nell'ordine o contrattualmente concordati sono prezzi fissi, inclusi tutti i costi aggiuntivi (in particolare per la spedizione, nonché per i certificati d'origine o le qualità tecniche della prestazione contrattuale), più l'imposta sul valore aggiunto legale.
2. Il fornitore presta le prestazioni contrattuali DDP (Incoterms 2010) fino all'indirizzo di consegna indicato da WAGO nel rispettivo contratto individuale o al luogo di consegna designato, o, in assenza di una designazione, alla sede legale di WAGO o, se l'ordine è fatto da una società affiliata o filiale, alla rispettiva sede legale. WAGO accetta solo le quantità o i numeri di unità ordinate effettivamente. Consegne superiori o inferiori o consegne parziali sono consentite solo previo accordo. Gli avvisi di consegna, le lettere di vettura, le fatture e tutta la corrispondenza devono includere il numero dell'ordine, il codice dell'ordine d'acquisto, il codice WIS, MC o numero di commissione e, se disponibile, il numero dell'articolo di WAGO; se questo accordo non viene rispettato, il fornitore deve sostenere tutti i costi aggiuntivi che ne derivano nella misura in cui sono ragionevoli.
3. Il fornitore si assume il rischio di trasporto e imballaggio. Il fornitore è obbligato a imballare gli articoli contrattati in modo tale da prevenire danni durante il trasporto e rispettare tutte le normative applicabili all'imballaggio (comprese quelle relative al materiale). L'obbligo del fornitore di riprendere gli articoli a causa dell'imballaggio è regolato dalle disposizioni di legge.
E. Tempo di consegna
1. Consegna programmata: il tempo di consegna indicato nell'ordine è vincolante, con la ricezione esente da carenze della prestazione contrattuale nel luogo di consegna concordato che determina se i tempi di consegna sono stati rispettati. Se insieme alla merce ordinata il fornitore è anche obbligato a consegnare i certificati relativi alla loro origine o alle sue qualità tecniche, anch'essi devono essere forniti entro il termine di consegna stabilito nel luogo di consegna stabilito come componente essenziale dell'obbligo di prestazione del fornitore. Se i documenti o le informazioni che WAGO non ha consegnato al fornitore dovessero essere richiesti per la prestazione contrattuale, il fornitore può reclamare un difetto in concorso solo se il fornitore ha richiesto i documenti e le informazioni per iscritto o in forma scritta e non li ha ricevuti entro un termine ragionevole.
2. Consegna ritardata: se il fornitore riconosce che, per qualsiasi ragione, una data stipulata o la qualità stipulata non può essere rispettata, il fornitore deve notificarlo immediatamente a WAGO per iscritto o in forma testuale, indicando i motivi e la durata stimata del ritardo. Se il fornitore supera la data di consegna stabilita nell'accordo individuale specifico ("Ritardo"), il fornitore versa un risarcimento forfettario pari allo 0,5% del valore della prestazione contrattuale per giorno di calendario a partire da dopo la scadenza, ma aggregando non più di un massimo del 5% del valore della prestazione contrattuale, a meno che il fornitore non sia responsabile per il ritardo e/o il fornitore possa provare una perdita più modesta o nulla. L'affermazione di ulteriori perdite (perdite causate da ritardo) rimane inalterata. In tal caso, i danni forfettari vengono contabilizzati in relazione alla richiesta di risarcimento per il ritardo in eccesso rispetto a questo. Eventuali ulteriori reclami legali derivanti dal ritardo restano inalterati (compreso il diritto di recesso e di risarcimento); ciò vale anche in caso di accettazione o pagamento, senza riserva, della consegna o prestazione tardiva.
3: Consegna anticipata: se il fornitore consegna gli articoli contrattati prima della data di consegna concordata, WAGO si riserva il diritto di rifiutare di accettarli o di restituirli a spese del fornitore. Se gli articoli non vengono restituiti e non vi è alcun rifiuto di accettazione in caso di consegna anticipata, WAGO conserverà gli articoli contrattati fino alla data di consegna a spese e rischio del fornitore. In tali casi, il periodo di pagamento non inizia fino alla data di consegna stabilita.
F. Fatture e disposizioni di accompagnamento
1. Le fatture del fornitore vengono pagate nel modo abituale, ovvero entro 14 giorni di calendario con uno sconto del 3% per il pagamento anticipato o di 30 giorni di calendario strettamente netti, calcolato in base alla consegna/esecuzione e alla ricevuta della fattura. La sezione E 3 resta inalterata.
A fini di chiarimento, è inoltre stabilito che i pagamenti siano dovuti al più presto a seguito del completamento della consegna e della corretta fatturazione, salvo diversamente stabilito espressamente per iscritto. A tal fine, le fatture devono essere inviate a WAGO, complete di tutti i documenti e i dati associati, in conformità alle disposizioni di legge e nella forma corretta. A fini di chiarimento, si specifica inoltre che, laddove la prestazione contrattuale sia carente, WAGO ha il diritto di trattenere il valore proporzionale del pagamento fino alla corretta esecuzione della prestazione.
2. Oltre a ciò, WAGO ha anche il diritto di compensare i crediti del fornitore nei confronti dei crediti delle società affiliate della WAGO alla data di valuta della voce. In caso di pagamenti anticipati, il fornitore è obbligato, anche in assenza di un accordo individuale su questo aspetto, a fornire, su richiesta di WAGO, una sicurezza adeguata sotto forma di un pagamento anticipato in assoluto o una garanzia di esecuzione, a discrezione di WAGO, a tempo indeterminato da una grande banca di prim'ordine dell'importo del pagamento anticipato da effettuare.
3. Il fornitore ha il diritto di compensare solo tali crediti riconvenzionali non contestati che derivano dallo stesso rapporto contrattuale o che sono stati legalmente stabiliti.
G. Proprietà
1. La proprietà della prestazione contrattuale passa a WAGO immediatamente dopo la consegna/il passaggio. È esclusa la riserva estesa o ampliata di proprietà da parte del fornitore. La seconda parte di questi termini e condizioni generali di acquisto si applica ai diritti di utilizzo dei programmi per computer e della documentazione associata creata dal fornitore.
2. Le seguenti disposizioni si applicano agli strumenti e alle altre parti richieste fornite da WAGO per l'adempimento del contratto da parte del fornitore ("Componenti forniti da WAGO"):
a) WAGO si riserva espressamente la proprietà dei Componenti forniti da WAGO; la rivendita da parte del fornitore non è consentita. I Componenti forniti da WAGO devono essere chiaramente contrassegnati dal fornitore come proprietà di WAGO e possono essere utilizzati solo per gli scopi specificati. Il fornitore deve maneggiare con cura i Componenti forniti da WAGO e proteggerli contro l'accesso di terzi. Il fornitore è obbligato a eseguire i lavori di manutenzione e ispezione richiesti nei tempi previsti e a proprie spese e segnalare immediatamente eventuali incidenti. Il fornitore deve, a proprie spese, assicurare tutti i Componenti forniti da WAGO al valore di sostituzione contro le perdite dovute a incendio, acqua e furto.
b) Se i beni per i quali la proprietà è riservata vengono trattati o mescolati con articoli che non appartengono a WAGO, WAGO acquisisce la proprietà congiunta del nuovo articolo in rapporto al valore dei beni per i quali la proprietà è riservata rispetto agli altri articoli al momento del trattamento o della mescolanza; il fornitore deve detenere la proprietà comune per WAGO. Il fornitore deve informare WAGO immediatamente per iscritto o sotto forma di testo in caso di perdita e danno nonché di sequestro o altre menomazioni da parte di terzi. In caso di sequestri o menomazioni, il cliente deve indicare la proprietà di WAGO.
c) Ogni sei mesi (a partire dal 30/06 o dal 31/12 di ogni anno), il fornitore è tenuto a inviare a WAGO un inventario (in forma scritta o in formato di testo) delle Componenti fornite da WAGO che appartengono alla WAGO alla data di riferimento.
H. Qualità e doveri promessi per reclamo su vizi
1. Il fornitore è responsabile di assicurare che tutte le prestazioni contrattuali siano conformi con lo stato dell'arte, le disposizioni legali a livello mondiale, le norme, le ordinanze, i regolamenti e le direttive emanate da autorità pubbliche e dall'Unione europea, dalle associazioni professionali e del commercio. Inoltre, il fornitore garantisce la conformità con tutte le disposizioni ambientali e di sicurezza e le disposizioni correlate del capitolo IV di seguito.
2. Il fornitore fornirà una garanzia di durata per le Prestazioni Contrattuali ai sensi dell'articolo 443 (2) BGB, attraverso la quale garantisce le Prestazioni Contrattuali contro difetti di materiali e titolo per un periodo di tre (3) anni dal passaggio del rischio. Allo stesso modo è stabilito che WAGO limita l'ispezione delle merci in entrata ai sensi dell'articolo 377 del codice commerciale tedesco (HGB) per verificare se le Prestazioni contrattuali sono identiche all'ordine, il numero di unità coincide con la quantità stabilita e non vi è alcuna evidenza di danno da trasporto immediatamente apparente. Se ci sono vizi, si applica un periodo di reclamo di una (1) settimana; questa disposizione è soddisfatta quando l'avviso di vizio viene inviato entro questo periodo. Per tutti gli altri vizi evidenti, il periodo di reclamo sopra riportato si applica dal momento della scoperta dei vizi. Per i vizi latenti, si applica un periodo di reclamo di due (2) settimane dal momento della scoperta. Ulteriori obblighi di reclamo ed esame sono espressamente esclusi.
3. Il fornitore si impegna a presentare a WAGO, alla prima richiesta, un certificato informativo di ispezione per le Prestazioni contrattuali in forma scritta o testuale.
I. Modifiche e dismissioni del prodotto
1. Modifiche e dismissioni del prodotto: qualsiasi modifica tecnica che il fornitore intende apportare ai prodotti approvati per la consegna deve essere annunciata sotto forma di dettagliata notifica di modifica prodotto (PCN). La consegna degli articoli contrattati che sono stati modificati in tal modo richiede il preventivo consenso espresso di WAGO in ciascun caso, ad esempio attraverso una nuova approvazione iniziale del campione. Se gli articoli contrattati sono realizzati secondo le specifiche di WAGO, ciò vale anche per il cambiamento stesso. Il fornitore sostiene tutti i costi in cui WAGO incorre per tali cambiamenti (ad esempio costi di certificazione, costi di modifica, costi di collaudo, costi di sviluppo, costi di una nuova approvazione iniziale del campione, ecc.). Quando i componenti elettronici vengono dismessi (processo PTN), il fornitore si impegna a fornire a WAGO l'articolo originale per l'intera vita di servizio dei prodotti WAGO che sono dotati di questa parte. Nel caso di componenti sviluppati appositamente per applicazioni WAGO, il fornitore non deve dismettere la produzione durante l'intero ciclo di vita dei prodotti WAGO. Le regole di cui sopra si applicano di conseguenza a un cambiamento nelle fonti di approvvigionamento per materiali o componenti primari, nonché a un cambiamento nell'impianto di produzione o cambiamenti materiali nel processo di produzione presso il fornitore.
2. Scadenze: tutte le modifiche (PCN) e le dismissioni (PTN) devono essere annunciate almeno 12 mesi prima del LOD (ultima data dell'ordine): plm-automation@wago.com. Tutti i numeri di materiali WAGO interessati devono essere indicati nella notifica PCN/PTN. Nel caso di componenti elettronici, il fornitore si impegna a effettuare al massimo di una modifica (PCN) per componente entro 24 mesi.
J. Periodi di limitazione
1. Il periodo di garanzia è di 36 mesi dal momento della consegna a WAGO o, in deroga a ciò, nelle catene di approvvigionamento (ovvero, le configurazioni in cui le Prestazioni contrattuali del fornitore sono rivendute ai clienti di WAGO senza modifiche o come componente dei prodotti di WAGO), 36 mesi dal momento della consegna al cliente finale, ma non oltre 48 mesi dopo che il rischio è passato a WAGO. Le disposizioni di cui sopra si applicano solo nella misura in cui nulla di diverso è stato espressamente concordato per iscritto o la legge non prevede periodi più lunghi (in particolare come nel caso di edifici e cose che sono normalmente utilizzati per un edificio).
2. Nel caso di dispositivi, strumenti, macchinari e attrezzature, il periodo di garanzia inizia con l'accettazione completa e incondizionata dell'articolo contrattato, che deve essere in forma scritta.
3. Per le Prestazioni contrattuali che non possono essere utilizzate e/o messe in opera durante l'indagine e/o il risanamento di un difetto, un periodo di garanzia in corso viene esteso al momento dell'interruzione dell'operazione. Per gli articoli contrattati riparati o sostituiti, il periodo di garanzia ricomincia quando il risanamento è completato (o all'accettazione se il contratto richiede l'accettazione delle prestazioni), tranne nel caso in cui il fornitore abbia eseguito il risanamento semplicemente a titolo di buona volontà o in via amichevole di una controversia.
K. Richiesta di risarcimento per materiali difettosi
1. Su richiesta, il fornitore sanerà i difetti denunciati durante il periodo di garanzia, nonché il mancato rispetto delle qualità garantite, attraverso la riparazione o la sostituzione (indicate di seguito come "risanamento"); il risanamento deve essere effettuato immediatamente e gratuitamente, comprese tutte le spese accessorie; il diritto di scegliere tra riparazione o sostituzione compete alla WAGO. Quando il risanamento si rivela infruttuoso, WAGO ha diritto di esercitare i diritti di legge, in particolare alla rescissione, alla riduzione del prezzo, al rimborso delle spese e dei danni al posto della prestazione.
2. Quando il fornitore è in errore per vizi, come parte della sua responsabilità, deve rimborsare tutte le spese necessarie per effettuare un risanamento. Questo include espressamente tutte le spese necessarie per il risanamento, in particolare i costi di trasporto, spese stradali, manodopera e materiali (art. 439 II BGB), i costi di installazione e rimozione delle Prestazioni contrattuali difettose nonché i costi o i danni sostenuti perché la Prestazione contrattuale è installata in altri prodotti o dispositivi. I costi sostenuti nel corso del risanamento includono quindi anche perdite per interessi legalmente protetti di WAGO o di terzi sorti attraverso la consegna di articoli contrattati difettosi. A meno che WAGO non reclami una perdita maggiore, la garanzia del fornitore lo obbliga a rimborsare il costo netto forfettario di materiali e manodopera come segue: 15 euro per ogni quarto d'ora di lavoro iniziato e 0,50 euro per chilometro guidato per spese di viaggio.
3. Inoltre, si concorda che, al posto del risanamento, WAGO possa richiedere al fornitore di fornire una nota di credito dell'importo del prezzo di acquisto o della remunerazione per la Prestazione contrattuale. Inoltre, si concorda anche che, in casi urgenti, vale a dire, nei casi in cui, a causa di un'urgenza particolare, non è più possibile comunicare al fornitore il difetto e la perdita imminente e fornire al fornitore un periodo, anche se breve, perché possa mettere in atto le proprie azioni correttive (in particolare per garantire la capacità di consegnare al cliente finale), WAGO può anche eseguire qualsiasi risanamento da sola o farla eseguire da una terza parte senza limitare in tal modo i diritti derivanti dalla responsabilità per i difetti. In tal caso, WAGO ha il diritto di fatturare al fornitore i costi ragionevoli sostenuti durante l'esecuzione del risanamento.
4. Oltre a ciò, il fornitore è tenuto a rimborsare a WAGO tutte le perdite causate dalla Prestazione contrattuale difettosa.
L. Difetti seriali
Qualora vi fossero difetti seriali, WAGO può richiedere la sostituzione di tutte le Prestazioni contrattuali in questa serie. I "difetti seriali" sono difetti che appaiono con frequenza superiore alla media in materiali, componenti, sottosistemi o sistemi delle Prestazioni Contrattuali e si fondano su una causa unica e identica. In ogni caso, la frequenza dei difetti è superiore alla media quando il numero di Prestazioni contrattuali denunciate supera il cinque (5) percento del lotto consegnato. Se le Prestazioni contrattuali del fornitore sono utilizzate in un altro prodotto di WAGO, WAGO è anche autorizzato a richiamare questi prodotti. Il fornitore rimborserà a WAGO, a prima richiesta, tutti i danni e le spese relativi ai difetti seriali per i quali è responsabile; altre richieste legali rimangono inalterate.
M. Responsabilità per danni da prodotto
1. Il fornitore deve tenere indenne WAGO, a prima richiesta, per richieste di risarcimento per danni da prodotto e ambiente di terzi nella misura in cui si basano sulle Prestazioni contrattuali del fornitore e dalle azioni che le terze parti potrebbero fare contro il fornitore stesso.
In questo contesto, il fornitore è tenuto a rimborsare a WAGO eventuali spese, in particolare i costi di adeguamento e riparazione, sostituzione e installazione e rimozione delle relative Prestazioni contrattuali, sostenute o associate a una campagna di richiamo condotta da WAGO. WAGO ha il diritto di effettuare un richiamo a propria discrezione a spese del fornitore, anche senza il consenso del fornitore. WAGO deve, per quanto possibile e ragionevole, informare il fornitore del contenuto e dell'ambito delle misure di richiamo che devono essere condotte e offrire al fornitore una opportunità di fare osservazione. In tutti i casi di richieste di risarcimento per danni da prodotto e ambiente di terzi, WAGO ha il diritto di stipulare accordi con terzi richiedenti, che non incidono sull'obbligo del fornitore di pagare i danni finché gli accordi sono commercialmente necessari e ragionevoli.
2. Il fornitore si assume l'impegno di assicurare il mantenimento di una ragionevole quantità di responsabilità commerciale e di assicurazione estesa sulla responsabilità per danni da prodotto, compresa l'assicurazione di richiamo del prodotto, nonché l'assicurazione di responsabilità ambientale e di fornire a WAGO una copia delle polizze assicurative e dei certificati associati di assicurazione alla prima richiesta.
N. Diritti tutelati
1. Il fornitore deve assicurare che le Prestazioni contrattuali non violino i diritti tutelati di terze parti in tutto il mondo, in particolare brevetti, modelli di servizio, diritti su disegni e progettazione, marchi o diritti d'autore; sono esclusi da questo le consegne in base alle specifiche WAGO (per scritto o in forma di testo). Se il fornitore è a conoscenza del fatto che le specifiche scritte, testuali o orali di WAGO si traducono in una violazione dei diritti protetti, il fornitore deve immediatamente informarne WAGO. Il fornitore dovrà indennizzare WAGO e i suoi clienti, a prima richiesta, per richieste di risarcimento da parte di terzi derivanti da qualsiasi violazione colposa di diritti tutelati a seguito delle Prestazioni contrattuali e si farà carico di tutti i costi e le spese sostenute da WAGO e dai suoi clienti in questo contesto. Lo stesso vale nel caso di una violazione indiretta del brevetto se le Prestazioni contrattuali manifestano gli elementi richiesti della rivendicazione di brevetto.
2. In caso di violazione dei diritti protetti ai sensi del precedente comma 1, WAGO ha il diritto immediato, a sua discrezione, di: (i) ottenere una licenza dal beneficiario effettivo per utilizzare gli oggetti contrattati in questione a spese del fornitore; o (ii) modificare le Prestazioni contrattuali particolari o farle modificare in modo tale che esse cadano dall'area di protezione del diritto protetto; o (iii) rescindere il contratto.
3. Ulteriori rivendicazioni legali (danni asseriti) rimangono inalterati.
4. Se il fornitore è titolare o licenziatario di diritti protetti, in relazione a tali diritti protetti, il fornitore deve concedere a WAGO e ai suoi clienti una licenza perpetua a livello mondiale per l'utilizzo delle Prestazioni contrattuali per tutti i tipi di utilizzo, in particolare l'uso, la vendita, l'importazione e l'esportazione. Un canone di licenza è incluso nei prezzi netti.
O. Responsabilità solidale
Se non diversamente regolato in modo espresso nei presenti termini e condizioni generali di acquisto, il fornitore sarà responsabile per l'importo legale per tutte le forme di violazione colposa del contratto. Il fornitore sarà responsabile per qualsiasi colpa di terzi che impegna a restituire la prestazione come se fosse personalmente colpa sua.
P. Tracciabilità
Il fornitore deve garantire attraverso misure appropriate che, alla comparsa di un difetto nelle Prestazioni contrattuali, sarà in grado di determinare immediatamente quali Prestazioni contrattuali aggiuntive potrebbero esserne influenzate. Il fornitore deve istruire WAGO in modo tale che, in caso di difetto, WAGO sia in grado di effettuare le proprie valutazioni nella misura necessaria.
Il sistema del fornitore per la tracciabilità dei prodotti difettosi è, in ogni caso, adeguato ai fini dei presenti termini e condizioni generali di acquisto se il fornitore dimostra di essere conforme alla versione attuale delle linee guida della ZVEI "Identificazione e tracciabilità nell'industria elettrica ed elettronica".
Q. Onere della prova
Nessuna inversione nell'onere della prova a svantaggio del fornitore è intesa o associata alle disposizioni sulle interruzioni delle prestazioni stabilite nei presenti termini e condizioni generali di acquisto.
1. Schede di sicurezza: al momento della consegna, il fornitore è obbligato a fornire le schede di sicurezza che si applicano ai prodotti in ciascun caso, in tedesco o nella rispettiva lingua nazionale,- a meno che WAGO non abbia già la versione corrente.
2. Regolamenti ambientali: il fornitore garantisce che è conforme ai divieti e alle restrizioni delle sostanze nonché agli obblighi di informazione e di restituzione associati in conformità con tutte le disposizioni, le direttive e i regolamenti applicabili internazionali, europei e nazionali, in particolare le versioni attuali della Direttiva RoHS (2011/65/UE), la Direttiva RAEE (2012/19/UE) e il regolamento REACH (1907/2006/CE). Immediatamente dopo aver ricevuto le proprie informazioni o su richiesta di WAGO, il fornitore deve trasmettere la dichiarazione sui suoi prodotti nel database Internet BOMcheck o in un formato adatto per l'elaborazione automatica dei dati in conformità con le specifiche WAGO. Nel caso in cui il fornitore consegna a WAGO Prestazioni contrattuali che sono utilizzate in ambienti esplosivi, il fornitore è obbligato a conservare una notifica di certificazione/garanzia di qualità corrispondente e a fornirla a WAGO su richiesta.
3. Conseguenze delle violazioni: il fornitore è responsabile di una violazione colposa del presente accordo e indennizza WAGO, a prima richiesta, per tutte le richieste di risarcimento e rimborsare tutte le perdite che derivano direttamente o indirettamente dalla violazione del presente accordo.
1. Legge sulla protezione dei dati: entrambe le parti contraenti sono autorizzate a raccogliere, elaborare, utilizzare e divulgare i dati personali dell'altra parte contraente e dei suoi dipendenti durante l'esecuzione della prestazione contrattuale nella misura in cui ciò sia necessario per la corretta esecuzione del contratto, tenendo conto delle disposizioni applicabili sulla protezione dei dati (in particolare il segreto sui dati e il principio dell'uso parsimonioso dei dati).
2. Legge sul commercio estero: il fornitore è responsabile di garantire che non vi siano ostacoli alle prestazioni contrattuali sulla base di regolamenti nazionali o internazionali, in particolare i requisiti in materia di controllo delle esportazioni, nonché embarghi o altre sanzioni.
3. Responsabilità sociale: il fornitore riconosce la sua responsabilità sociale e considera anche il livello sociale ed ecologico ai fini di una gestione di gruppo sostenibile. Si impegna a rispettare la versione applicabile del codice di condotta dell'Associazione dei produttori elettrici ed elettronici tedeschi e.V. (Zentralverband der Elektroindustrie (ZVEI)). Come parte della sua responsabilità aziendale, il fornitore si impegna espressamente a proteggere i diritti umani, a rispettare le norme sul lavoro e a non tollerare la discriminazione, il lavoro forzato e il lavoro minorile nel processo di produzione di beni o prestazione di servizi. Il fornitore conferma che non tollera alcuna forma di corruzione e concussione e non si lascia coinvolgere in alcun modo in tali atti. Il fornitore si impegna ad astenersi dall'acquistare o utilizzare in prodotti materie prime provenienti da regioni o paesi in cui vengono sollevate legittime preoccupazioni etiche e/o ecologiche. Su richiesta, il fornitore deve fornire a WAGO, almeno una volta all'anno, le informazioni necessarie per iscritto sulle misure che sono state adottate e assunte per attuare la sua responsabilità sociale. Inoltre, si impegna a compiere i migliori sforzi per promuovere l'osservanza dei principi di cui sopra nella propria catena di approvvigionamento.
4. Accordo di garanzia della qualità: se richiesto da WAGO, il fornitore stipula un accordo scritto di garanzia della qualità con WAGO con contenuti usuali.
5. Forza maggiore: "Forza maggiore" comprende tutti gli eventi esterni causati dall'esterno da forze naturali imprevedibili o atti di terzi che rendono impossibile o almeno intollerabilmente difficile per la parte interessata adempiere ai propri obblighi contrattuali. In caso di forza maggiore, la parte interessata è esentata dai suoi obblighi contrattuali per la durata dell'interruzione e nella misura del suo impatto e WAGO ha il diritto di rescindere se, a causa del ritardo, le Prestazioni contrattuali non sono più commercialmente sfruttabili; in questo caso, le richieste del fornitore per danni e altri risarcimenti sono bloccate.
1. Forma scritta e di testo: se una dichiarazione deve essere presentata "per iscritto" o "in forma di testo", tale dichiarazione deve essere firmata, a mano in un modo che rappresenti il nome del firmatario, dalla persona o dalle persone autorizzate dal rappresentante debitamente designato della rispettiva parte contraente, e l'originale consegnato personalmente o via fax all'altra parte contraente, a meno che la forma scritta non sia regolata contrattualmente in modo diverso in un accordo individuale. Se una dichiarazione deve essere presentata "in forma di testo", tale dichiarazione in conformità con i requisiti di legge è anche efficace senza la firma personale del dichiarante.
2. Trasmissione dell'ordine: il fornitore non è autorizzato a cedere diritti o doveri ai sensi del rispettivo contratto individuale, in tutto o in parte, a terzi senza il preventivo consenso di WAGO espresso per iscritto o in forma testuale. Anche con il corrispondente consenso, il fornitore rimane l'unico responsabile per l'esecuzione della prestazione contrattuale.
3. Cessazione dei pagamenti, insolvenza: se il fornitore interrompe le sue prestazioni, viene nominato un curatore fallimentare temporaneo, viene avviata una procedura di insolvenza sui suoi beni, o sono protestati sue cambiali o assegni, WAGO è autorizzata a rescindere il contratto, in tutto o in parte, senza compensazione e senza far sorgere la possibilità di far valere delle pretese nei confronti di WAGO. Se WAGO rescinde il contratto, le Prestazioni contrattuali saranno fatturate ai prezzi del contratto solo nella misura in cui le Prestazioni contrattuali potranno essere utilizzate da WAGO come previsto senza costi aggiuntivi. La perdita sostenuta da WAGO viene dedotta nella fatturazione.
4. Successione legale: il fornitore deve comunicare tempestivamente a WAGO qualsiasi trasferimento del contratto che avvenga per effetto di legge e di ogni successione legale.
5. Lingua del contratto: le lingue per il contratto sono esclusivamente tedesco e inglese. Nel caso di documenti bilingue, la versione in lingua tedesca ha la priorità. I procedimenti legali di cui ai punti 6 e 7 qui di seguito sono condotti esclusivamente in tedesco, a meno che le parti contraenti non accettino espressamente di dare la priorità alla lingua inglese.
6. Giurisdizione legale: fatto salvo il punto 7 di seguito, i tribunali generali avranno giurisdizione sulle controversie che insorgono in relazione a questi termini e condizioni generali o sulla loro validità per importi in controversia fino a 100.000 euro. Il foro competente esclusivo è Minden se il cliente è un commerciante. Per dispute in cui l'importo in controversia supera i 100.000 euro e per tutte le controversie dovute a violazione degli obblighi di riservatezza, si applica la clausola compromissoria di cui al punto 7.
7. Clausola compromissoria: le dispute in cui l'importo in controversia supera i 100.000 euro e tutte le controversie per violazione degli obblighi di riservatezza saranno infine decise secondo le regole dell'arbitrato dell'istituto di arbitrato tedesco (Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit e.V. – DIS) senza ricorrere ai tribunali generali. Il procedimento arbitrale sarà situato a Minden (Germania). Il numero di arbitri sarà tre (3). La decisione arbitrale si impegna a scrivere ed essere supportata con il ragionamento.
Le disposizioni della prima parte di questi termini e condizioni generali di acquisto si applicano anche alla consegna (incluso il prestito gratuito) di programmi informatici insieme alla documentazione associata (di seguito denominata "Software"), vale a dire, direttamente se sono direttamente applicabili ai prodotti software, altrimenti per analogia. Inoltre, per i prodotti software, il fornitore concede a WAGO il diritto non esclusivo, assegnabile, mondiale, permanente e irrevocabile di
(a) utilizzare, copiare, tradurre, elaborare e perfezionare il Software fornito nella sua forma originale o integrarlo in altri prodotti nel formato elaborato o rifinito e distribuirlo in tutto il mondo (anche attraverso la concessione di sub-licenze), in particolare per venderlo, affittarlo o noleggiarlo, fornirlo per il download o renderlo pubblicamente disponibile, a pagamento o senza costi, e per copiare il Software nella misura necessaria a tale scopo;
(b) concedere in sub-licenza i suddetti diritti d'uso agli affiliati di WAGO ai sensi degli articoli 15 e seg. della Legge tedesca sulle società per azioni (Aktiengesetz - AktG), ad altri distributori e ai clienti finali. Affiliate di WAGO nel significato dell'art. 15 seg. AktG e altri distributori sono inoltre autorizzati a consentire ai clienti finali di trasferire le licenze software. WAGO Contact S.A. (Svizzera) è anche considerata un'affiliata di WAGO.
1. Il fornitore è tenuto a indicare tempestivamente alla parte ordinante, ma al più tardi con la conferma dell'ordine, se le sue consegne e servizi contengano "software open source".
Il "software open source" nei termini di questa disposizione è il software che viene fornito dal titolare dei diritti a qualsiasi utente privo di costi di licenza con il diritto di elaborarlo e/o distribuirlo sulla base di una licenza ("Licenza OSS") ( ad esempio GNU General Public License (GPL), GNU Lesser GPL (LGPL), licenza BSD, licenza Apache, licenza MIT) o altro accordo contrattuale.
2. Se le consegne e i servizi del fornitore contengono software open source, il fornitore deve consegnare almeno quanto segue a WAGO entro e non oltre la conferma dell'ordine:
Se, in singoli casi, la relativa licenza OSS impone requisiti aggiuntivi (come MPL v.1.1 per quanto riguarda le specifiche delle licenze di brevetto), il fornitore deve anche soddisfare questi requisiti aggiuntivi.
Con la consegna degli aggiornamenti, il fornitore è inoltre obbligato a documentare in modo chiaro e facilmente comprensibile eventuali modifiche rispetto alla versione precedente senza il bisogno di una richiesta speciale da parte di WAGO a tale scopo.
3. Oltre agli obblighi di cui al precedente comma 2, il fornitore deve presentare una dichiarazione vincolante per iscritto o in forma di testo, al più tardi con la conferma dell'ordine, dichiarando che i pacchetti open source sono stati utilizzati in conformità con la licenza OSS applicabile e che l'uso del software open source come previsto non sottopone le consegne e i servizi del fornitore o i prodotti WAGO a un "effetto copyleft" (in altre parole, non richiede che determinate consegne e servizi del fornitore e delle opere da essi derivate possano essere ulteriormente distribuiti solo secondo i termini della Licenza OSS, ad esempio attraverso la divulgazione del codice sorgente).
4. Se il fornitore non indica fino a dopo aver ricevuto l'ordine che le sue Prestazioni contrattuali includono software open source, WAGO ha il diritto di annullare l'ordine entro trenta (30) giorni dal ricevimento della notifica e l'invio di tutte le informazioni menzionate nel comma 2 precedente.
5. Nel caso in cui il fornitore presenti una dichiarazione inesatta per la quale è colpevole, il fornitore si impegna immediatamente a rimborsare WAGO nella misura massima per tutte le perdite risultanti e a risarcire WAGO nella misura massima per eventuali richieste da parte di terzi, vale a dire, alla prima richiesta di WAGO in ciascun caso. Questo obbligo include espressamente tutte le perdite che WAGO può sostenere se il codice oggetto (codice binario) del software WAGO deve essere divulgato in base alla licenza OSS.
Per i servizi di costruzione, le disposizioni della prima parte di questi termini e condizioni generali di acquisto si applicano con le seguenti clausole:
1. Prezzi: se le parti hanno concordato un prezzo unitario, la fatturazione sarà secondo la quantità in conformità alle disposizioni del contratto. In tal caso, il contratto a prezzo fisso ai sensi della sezione D, comma 1 della prima parte si applica solo per i prezzi unitari concordati.
2. Disposizioni per il ritardo: la sezione E, comma 2, è sostituita dalla seguente disposizione: Per ogni giorno lavorativo di ritardo colposo del fornitore nell'adempimento della Prestazione contrattuale, il fornitore deve a WAGO lo 0,2% del prezzo fisso netto forfettario o il prezzo totale preliminare per il contratto del prezzo unitario. La penalità (totale) contrattuale è al massimo il 5% massimo del prezzo fisso forfettario netto o il prezzo totale preliminare per il contratto del prezzo unitario. La riserva della penale contrattuale non deve essere dichiarata all'accettazione. È sufficiente che venga chiesta la penalità contrattuale quando è dovuto il pagamento finale. Il reclamo di WAGO per il rimborso della perdita che eccede la penalità contrattuale rimane inalterato. Le penalità contrattuali pagate dal fornitore vengono accreditate a titolo di risarcimento danni. Le disposizioni di cui sopra si applicano anche quando, durante il processo di costruzione, vi è un cambiamento nei termini contrattuali previsti o nei termini che sono successivamente stabiliti di comune accordo; non è richiesto alcun nuovo accordo sulla penalità contrattuale.
3. Diritti relativi ai difetti: i diritti relativi ai difetti contenuti nelle seguenti disposizioni non si applicano ai servizi di costruzione: articoli J (periodi di limitazione), K (richiesta di risarcimento per materiali difettosi), L (difetti seriali), M (responsabilità per danni da prodotto) e P (tracciabilità) nel capitolo III della prima parte. Salvo quanto diversamente previsto nel contratto di costruzione, si applicano le disposizioni di garanzia di VOB/B, ad eccezione del periodo di garanzia. Per i servizi di costruzione, questo è di cinque (5) anni dall'accettazione da parte di WAGO. In ogni caso, i servizi di costruzione devono essere sottoposti ad accettazione formale.
4. Varie: il capo VI, comma 3 (cessazione dei pagamenti, insolvenza) è applicabile, a condizione che WAGO abbia il diritto di risolvere il contratto in luogo della rescissione.